TESTO
del disegno di legge
TESTO
della Commissione

Art. 214.
(Finanziamento del servizio antincendi negli aeroporti).

Art. 214.
(Finanziamento del servizio antincendi negli aeroporti).

      1. Al fine di ridurre il costo a carico dello Stato del servizio antincendi, negli aeroporti l'addizionale sui diritti di imbarco sugli aeromobili, di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, è incrementata a decorrere dall'anno 2007 di 50 centesimi di euro a passeggero imbarcato. Un apposito fondo, alimentato dalle società aeroportuali in proporzione al traffico generato, concorre al medesimo fine per 30 milioni di euro annui.

      Identico.